IL VICE PRETORE ONORARIO
   Ha pronunciato la  seguente  ordinanza  nel  giudizio  n.  16401/96
 r.g.a.c.   proposto dalla custodia giudiziaria impresa edile Archina'
 Rocco Carlo, rappresentata  e  difesa  dall'avv.  Salvatore  Barilla,
 opponente,   contro  Furfaro  avv.  Sandro,  rappresentato  e  difeso
 dall'avv. Adriana Bartolo, opposto.
                           Rilevato in fatto
   Con  ricorso  depositato  in  cancelleria  il   15   ottobre   1996
 l'opponente  ha  chiesto  -    a seguito di pignoramento presso terzi
 notificato il 22 luglio 1996 - la inammissibilita', improcedibilita',
 nullita' ed inefficacia degli atti esecutivi posti in  essere  contro
 la  predetta  custodia  giudiziaria,  ponendo  a  base  della propria
 pretesa l'esistenza di sequesto adottato sui beni del  sig.  Archina'
 Rocco  Carlo  dal  tribunale  di  Reggio  Calabria,  sez.  misure  di
 prevenzione  (esistenza  menzionata  da  controparte   nell'atto   di
 pignoramento),  nonche'  la  circostanza  che il credito de quo fosse
 pregresso al decreto di sequestro. Si costituiva all'udienza  del  16
 gennaio  1997  l'avv.  Bartolo, per conto dell'avv. Furfaro rilevando
 come alcun divieto di azioni esecutive viga nei confronti di soggetto
 colpito da misura di prevenzione patrimoniale.   A detta  udienza  il
 V.P.O. riservava la decisione. A scioglimento della riserva il V.P.O.
                             O s s e r v a
   1)  Quanto  alla  qualificazione  dell'opposizione come opposizione
 agli atti esecutivi (ex art. 617, secondo comma, c.p.c.), va rilevato
 come la stessa debba essere riqualificata (alla  luce  del  contenuto
 della  stessa, nonche' dei termini entro i quali e' stata effettuata)
 come opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo  comma,  c.p.c.,
 cio'  non  ostando  la dizione letterale dell'atto: si rileva infatti
 come sussistano tutti i requiti di  forma  (ricorso)  e  di  sostanza
 (contestazione  in  radice  del  diritto  a procedere esecutivamente)
 previsti da quest'ultima norma, e pertanto la stessa vada  dichiarata
 ammissibile;
   2)  Passiamo  ora  ad  esaminare  la  sostanza  dell'opposizione  a
 pignoramento proposta. Non vi e' dubbio che la natura  del  sequestro
 disposto  dal  Tribunale,  sez.  m.p.,  debba  essere vista in chiave
 propedeutica alla successiva adozione della misura della confisca,  e
 pertanto deve essergli attribuita la funzione cautelare di anticipata
 esecuzione  di quest'ultima, assicurando immediatamente alla confisca
 stessa quei beni che, altrimenti, potrebbero eservizi  sottratti  (v.
 sulla finalita' prevalentemente conservativa di detto sequestro Cass.
 ss.uu., 26 ottobre 1985).
   Cio' rilevato, non vi e' dubbio che, in ossequio allo spirito della
 legge    575/65    i    predetti   beni   divengono   sostanzialmente
 "indisponibili" per chinque  sino  al  momento  in  cui  il  predetto
 sequestro  decade  senza la conversione confisca, oppure il sequestro
 viene   revocato.   Tale   considerazione   dovrebbe   portare   alla
 impignorabilita'   dei   beni  sottoposti  a  misura  di  prevenzione
 patrimoniale; ma ne' l'art. 514  c.p.c.  (Cose  mobili  assolutamente
 impignorabili),  ne'  il complesso di norme che vanno dall'art. 2-bis
 all'art.  2-octies  della  legge  31  maggio  1965,   n.   575   (che
 disciplinano detta misura) prevedono alcunche'.
   Pertanto,  pur apparendo conforme allo spirito della legge  rendere
 impignorabili i  beni  soggetti  a  sequesto,  in  assenza  di  norma
 generale   o  speciale  che  li  renda  impignorabili,  l'opposizione
 andrebbe rigettata.
   Tali  ultime  considerazioni  spiegano  come  la  questione  appaia
 rilevante, oltre che non manifestamente infondata.