IL VICE PRETORE ONORARIO Ha pronunciato la seguente ordinanza nel giudizio n. 16401/96 r.g.a.c. proposto dalla custodia giudiziaria impresa edile Archina' Rocco Carlo, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Barilla, opponente, contro Furfaro avv. Sandro, rappresentato e difeso dall'avv. Adriana Bartolo, opposto. Rilevato in fatto Con ricorso depositato in cancelleria il 15 ottobre 1996 l'opponente ha chiesto - a seguito di pignoramento presso terzi notificato il 22 luglio 1996 - la inammissibilita', improcedibilita', nullita' ed inefficacia degli atti esecutivi posti in essere contro la predetta custodia giudiziaria, ponendo a base della propria pretesa l'esistenza di sequesto adottato sui beni del sig. Archina' Rocco Carlo dal tribunale di Reggio Calabria, sez. misure di prevenzione (esistenza menzionata da controparte nell'atto di pignoramento), nonche' la circostanza che il credito de quo fosse pregresso al decreto di sequestro. Si costituiva all'udienza del 16 gennaio 1997 l'avv. Bartolo, per conto dell'avv. Furfaro rilevando come alcun divieto di azioni esecutive viga nei confronti di soggetto colpito da misura di prevenzione patrimoniale. A detta udienza il V.P.O. riservava la decisione. A scioglimento della riserva il V.P.O. O s s e r v a 1) Quanto alla qualificazione dell'opposizione come opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617, secondo comma, c.p.c.), va rilevato come la stessa debba essere riqualificata (alla luce del contenuto della stessa, nonche' dei termini entro i quali e' stata effettuata) come opposizione all'esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., cio' non ostando la dizione letterale dell'atto: si rileva infatti come sussistano tutti i requiti di forma (ricorso) e di sostanza (contestazione in radice del diritto a procedere esecutivamente) previsti da quest'ultima norma, e pertanto la stessa vada dichiarata ammissibile; 2) Passiamo ora ad esaminare la sostanza dell'opposizione a pignoramento proposta. Non vi e' dubbio che la natura del sequestro disposto dal Tribunale, sez. m.p., debba essere vista in chiave propedeutica alla successiva adozione della misura della confisca, e pertanto deve essergli attribuita la funzione cautelare di anticipata esecuzione di quest'ultima, assicurando immediatamente alla confisca stessa quei beni che, altrimenti, potrebbero eservizi sottratti (v. sulla finalita' prevalentemente conservativa di detto sequestro Cass. ss.uu., 26 ottobre 1985). Cio' rilevato, non vi e' dubbio che, in ossequio allo spirito della legge 575/65 i predetti beni divengono sostanzialmente "indisponibili" per chinque sino al momento in cui il predetto sequestro decade senza la conversione confisca, oppure il sequestro viene revocato. Tale considerazione dovrebbe portare alla impignorabilita' dei beni sottoposti a misura di prevenzione patrimoniale; ma ne' l'art. 514 c.p.c. (Cose mobili assolutamente impignorabili), ne' il complesso di norme che vanno dall'art. 2-bis all'art. 2-octies della legge 31 maggio 1965, n. 575 (che disciplinano detta misura) prevedono alcunche'. Pertanto, pur apparendo conforme allo spirito della legge rendere impignorabili i beni soggetti a sequesto, in assenza di norma generale o speciale che li renda impignorabili, l'opposizione andrebbe rigettata. Tali ultime considerazioni spiegano come la questione appaia rilevante, oltre che non manifestamente infondata.